
Tenendo conto che il presente disegno di conversione all'art. 1 comma 1. prevede l'esenzione dalla IMU per i terreni agricoli e incolti ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT e ai terreni agricoli e a quelli incolti posseduti e condotti da Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali ubicati nei Comuni parzialmente montani ai sensi dello stesso elenco;
Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 2. del provvedimento in esame, la esenzione si applica altresì nel caso di terreni in comodato o in affitto a Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 99/04 iscritti alla previdenza;
Considerato pertanto che il totale dei Comuni esentati dal pagamento del'IMU ammonta a 3.546 Comuni definiti totalmente montani e a 655 Comuni definiti parzialmente montani;
Visto che l'elenco dei Comuni esentati fino all'anno di imposta 2014 erano tutti quelli della montagna e della collina svantaggiata, di cui all'elenco allegato alla circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993 e cioè pari a 6.103;
Considerato pertanto che, con la nuova definizione di esenzione, rimangono esclusi gran parte dei Comuni ricadenti nelle aree della collina svantaggiata e precisamente 1.902 Comuni....