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IL SECOLO XIX – Matteo si rallegra, la Rete e l’anagramma di Sergio Mattarella

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TITOLO II – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

La Costituzione della Repubblica Italiana

Parte Seconda – Ordinamento della Repubblica
 
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. ]
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
 
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Corato 1997 – Gero Grassi ad un comizio elettorale con Sergio Mattarella

Corato, 5 ottobre 1997.
Comizio elettorale del Partito Popolare Italiano.
Da sinistra: Enzo Pavan, Gero Grassi, Sergio Mattarella, Giuseppe Ayala e Giusy Servodio.

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GIOVINAZZO LIVE – Alla scoperta del Liceo Spinelli, una scuola a misura di studente

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Elezione del Presidente della Repubblica: come e quando si vota

 

Da, oggi, giovedì 29 gennaio 2015, iniziano le operazione di voto per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Il Capo dello Stato è eletto dal Parlamento in seduta comune(Camera e Senato). All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio Regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle D’Aosta ha un solo delegato.
Votano quindi 1009 Grandi Elettori: cioè 630 deputati, 315 senatori elettivi, 6 senatori a vita e 58 rappresentanti delle Regioni. I senatori a vita sono: Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano, Mario Monti, Renzo Piano, Elena Cattaneo e Carlo Rubbia.
Lelezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza qualificata, pari ai due terzi dell’assemblea (cioè 672 voti). Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta 50%+1 (505 voti).
 
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FAI INFORMAZIONE.IT – Quirinale, Grassi (PD): Io non daro’ nomi a Grillo e Casaleggio

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TERLIZZI LIVE – Nuova sede per l’associazione Accoglienza senza confini Terlizzi Onlus

 

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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO – Terlizzi, la testimonianza di un ex deportato

 

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Giornata della Memoria per non dimenticare la Shoah. Auschwitz 70 anni dopo…

 

Ansa – Non tutto, 70 anni dopo, si può fotografare ad Auschwitz. Ma proprio gli scatti proibiti restano davanti agli occhi per sempre. Le “impronte” dell’orrore sono in grado di trasmettere eventi che numeri e fatti non possono raccontare. E il prossimo 27 gennaio, nel luogo in cui la memoria del genere umano conserva la sua pagina più buia, si celebreranno i 70 anni dalla liberazione, avvenuta grazie all’Armata rossa. Protagonisti saranno i sopravvissuti. Sono oltre 300, molti quasi centenari.

Il campo di concentramento di Auschwitz I, in Polonia, a pochi km da Cracovia, è il primo di tre lager sul posto concepiti dai nazisti per i prigionieri di guerra – il primo “carico” umano arrivò il 14 giugno del 1940 – e poi destinati a realizzare quella “soluzione finale della questione ebraica”, decisa nella famigerata conferenza di Wansee. La ‘soluzione finale’, proprio in questo luogo, significò lo sterminio di 1.100.000 persone: il 90%, ebrei. Fra i 1.300.000 prigionieri che furono rinchiusi nel lager più grande del regime nazionalsocialista, fra il 1949 e il 1945, c’erano anche 140-150 mila polacchi, 33 mila rom, 15 mila sovietici e 25.000 persone di diverse nazionalità.
Ad Auschwitz 1 è possibile vedere ancora il primo forno crematorio, messo in uso in occasione degli esperimenti con lo Zyklon B, il gas in grado di uccidere centinaia di persone in 10-15 minuti… 
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Terlizzi, Pinacoteca De Napoli, 25 gennaio. Gero Grassi presenta il libro di Antonio Volpe