Proposta di Legge – XVI Legislatura

Proposta di Legge – XVI Legislatura

 

 

L’on. Gero Grassi ha presentato alla Camera dei Deputati
la Proposta di Legge: 
 
Disposizioni in materia di destinazione di beni in favore di persone con gravi disabilita` e di discendenti privi di mezzi di sostentamento”
 
 
 

XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEL DEPUTATO
 Gero Grassi
 
 
 
Disposizioni in materia di destinazione di beni in favore di persone con gravi disabilita` e di discendenti privi di mezzi di sostentamento
 
 
 
Onorevoli colleghi! La proposta riprende l’atto Camera n. 865 “Disposizioni in materia di destinazione di beni in favore di persone con gravi disabilità e di discendenti privi di mezzi di sostentamento” presentato dagli on. Zanotti, Grassi, Basile, Bucchino, Burtone, Lumia, Rampi, Sanna, Squeglia, Trupia e Incostante in data 23/05/2006 nella scorsa legislatura.
L’assistenza dei soggetti portatori di handicap dopo la morte dei loro genitori è ormai un bisogno di cui farsi carico. Un modo per garantire ai genitori la salvaguardia delle cure necessarie ai figli può essere realizzata attraverso l’istituzione di un patrimonio separato.
Tali risorse economiche possono essere utilizzate per garantire al figlio portatore di handicap una qualità di vita dignitosa, rispondente ai bisogni fisici, medici e sociali. La definizione del patrimonio da destinare al figlio portatore di handicap è finalizzato anche a rendere meno precaria e stentata la vita del figlio disabile salvaguardandolo dalla divisione dei beni posseduti con gli altri membri della famiglia.
Il provvedimento in esame introduce nell’ordinamento una ulteriore speciale ipotesi di separazione del patrimonio, nella prospettiva di fornire risposta ad una sentita esigenza sociale non trascurabile.
L’innovazione, di notevole rilievo, prevede che un soggetto possa istituire un patrimonio separato, vincolato allo scopo di favorire l’autosufficienza economica dei soggetti portatori di handicap grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero di favorire il mantenimento, l’istruzione e il sostegno economico dei discendenti.
Manca nel nostro ordinamento la previsione di istituti e di un’apposita disciplina civilistica e fiscale per la costituzione, ai fini del perseguimento degli obiettivi richiamati, di una massa patrimoniale separata rispetto al patrimonio generale del disponente, gestita secondo criteri e regole atti ad assicurare la corretta ed effettiva destinazione del patrimonio al conseguimento dello scopo.
Alla luce di queste considerazioni, l’articolo 1 della presente proposta di legge prevede la possibilità di istituire un patrimonio separato, vincolato allo scopo di favorire l’autosufficienza economica dei soggetti portatori di handicap grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero di favorire il mantenimento, l’istruzione e il sostegno economico dei discendenti.
Il patrimonio costituisce una massa distinta rispetto al patrimonio del disponente, il soggetto che destina i beni per le finalità indicate e del gestore, il soggetto investito della amministrazione dei medesimi beni.
In tale modo si assicura la separazione patrimoniale necessaria ai fini della effettiva ed esclusiva utilizzazione dei beni in esso ricompresi e delle utilità da esso traibili nell’interesse del beneficiario.
Possono essere nominati gestori: l’amministratore di sostegno, le fondazioni e le associazioni di promozione sociale.
L’articolo 2 definisce i requisiti di forma e di contenuto dell’atto istitutivo del patrimonio destinato. I requisiti tengono conto, per un verso, della peculiarità del regime giuridico e fiscale del patrimonio e, per altro verso, dell’esigenza di assicurare la corretta gestione del patrimonio stesso.
Per il primo profilo, si stabilisce che l’atto istitutivo deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Per il secondo profilo, si prevede che l’atto istitutivo deve:
a) imporre al gestore l’obbligo di destinare ogni reddito del patrimonio destinato alla cura, al mantenimento, all’istruzione e al sostegno di uno o più soggetti portatori di gravi handicap o di discendenti;
b) consentire al gestore di alienare i beni oggetto della destinazione ove l’alienazione sia dal medesimo ritenuta necessaria per le finalità per le quali il patrimonio e` stato istituito. Tale previsione risponde all’obiettivo di assicurare un certo grado di flessibilità nella gestione del patrimonio destinato;
c) contenere, ove il disponente non rivesta la qualità di gestore, l’indicazione di uno o più soggetti supervisori, con il diritto di agire per ottenere l’adempimento delle obbligazioni a carico del gestore. La
disposizione intende apprestare, soprattutto nei casi in cui la costituzione del patrimonio destinato sia avvenuta mortis causa, un adeguato strumento di controllo sulla gestione del patrimonio.
Per quanto attiene alla durata dei patrimoni destinati, quelli istituiti in favore dei soggetti portatori di handicap gravi hanno durata corrispondente alla vita del beneficiario. Si rimette all’atto costitutivo di stabilire, alla morte degli stessi beneficiari, la restituzione al disponente, ovvero ai suoi eredi, dei beni originari o di quelli esistenti a tale momento, ovvero l’attribuzione di detti beni a un destinatario finale indicato dal disponente.         
Nel caso dei patrimoni in favore dei discendenti, l’atto costitutivo deve fissare un termine di durata non superiore a venticinque anni e indicare il destinatario finale, eventualmente diverso dal beneficiario.
L’articolo 3 disciplina puntualmente i compiti del gestore, stabilendo che esso deve:
a) comportarsi con diligenza e con correttezza;
b) assicurare una sana amministrazione dei beni oggetto di destinazione;
c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.
Analogamente a quanto previsto dal codice civile per il tutore, si e` ritenuto, inoltre, di stabilire l’obbligo del gestore, se diverso dal disponente, di presentare un rendiconto annuale al supervisore.
L’attività del gestore si intende prestata a titolo gratuito, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo. Al fine di evitare comportamenti elusivi, si precisa, tuttavia, che, ove il gestore sia il disponente, l’attività deve essere sempre prestata a titolo gratuito.
L’articolo 4 contiene alcune disposizioni di carattere processuale. In particolare, si prevede che il disponente, i beneficiari e chiunque vi abbia interesse possano adire il tribunale per chiedere la revoca del gestore, in caso di inadempimento dei doveri previsti dagli articoli 2 e 3. In tale caso, il tribunale nomina, sentito il disponente, un nuovo gestore.
Gli articoli 5 e 6 concernono il regime fiscale dei patrimoni destinati. Si e` ritenuto, peraltro, opportuno precisare, all’articolo 1, comma 2, al fine di garantire la coerenza e la sistematicità dell’ordinamento, che le disposizioni di natura tributaria contenute nella legge entrino in vigore a decorrere dalla data del 1° gennaio 2010.
L’articolo 5, in particolare, prevede l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale sugli atti negoziali relativi ai beni del patrimonio destinato.
L’articolo 6 disciplina il trattamento dei patrimoni separati ai fini delle imposte sui redditi.
In primo luogo, si assoggettano i redditi prodotti dai patrimoni destinati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, con l’applicazione, ove previste dalla normativa vigente, delle imposte sostitutive.
In secondo luogo, si prevede la possibilità a chi accende un’assicurazione sulla vita, il cui destinatario e` la persona disabile, di detrarre completamente l’importo dei premi.
Si stabilisce, inoltre, che l’attribuzione di beni relativi all’impresa, di aziende e di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa ai patrimoni destinati non costituisce realizzo di plusvalenze o di minusvalenze, qualora il patrimonio:
a) abbia quale scopo esclusivo il sostegno ai soggetti portatori di gravi handicap, ovvero il mantenimento, l’istruzione e il sostegno economico dei discendenti;
b) l’atto istitutivo preveda la restituzione di tali beni o di quelli esistenti al termine della destinazione.
L’articolo 7, infine, concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione della legge.
 
 
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
(Finalità)
 
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a:
a) favorire l’autosufficienza economica delle persone con grave disabilità , ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
b) favorire il mantenimento, l’istruzione e il sostegno economico di discendenti privi di mezzi adeguati di sostentamento.
2. Le disposizioni di natura tributaria contenute nella presente legge entrano in vigore a decorrere dal 1°gennaio 2010.
3. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) disponente: il soggetto che destina beni agli scopi di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) gestore: il soggetto investito della amministrazione di beni finalizzata agli scopi di cui al comma 1, lettere a) e b);
c) beneficiario: il soggetto nel cui interesse e` disposta la destinazione di beni per gli scopi di cui al comma 1, lettere a) e b).
4. Il disponente può assumere le funzioni di gestore.
5. Possono essere nominati gestore l’amministratore di sostegno di cui agli articoli 404 e seguenti del codice civile, le fondazioni e le associazioni di promozione sociale.
6. Per le finalità di cui al comma 1, il disponente può costituire un patrimonio con vincolo di destinazione ai sensi dell’articolo 2.
7. Il patrimonio con vincolo di destinazione costituisce una massa distinta rispetto al patrimonio del disponente e del gestore.
 
ART. 2.
(Destinazione di beni in favore di persone con gravi disabilità e di discendenti)
 
1. La destinazione negoziale di beni in favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), mediante la costituzione di patrimoni di cui al comma 6 del medesimo articolo 1, e` regolata dalla presente legge.
2. La destinazione negoziale si considera in favore di soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), qualora l’atto:
a) imponga al gestore di destinare ogni reddito del patrimonio destinato alla cura, al mantenimento, all’istruzione e al sostegno di uno o più soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b);
b) risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero da testamento;
c) contenga l’accettazione dell’incarico da parte del gestore, ove la destinazione non sia stata disposta con atto a causa di morte;
d) consenta al gestore di alienare i beni oggetto della destinazione ove l’alienazione sia dal medesimo ritenuta necessaria per le finalità di cui alla lettera a);
e) contenga, ove il disponente non rivesta la qualità di gestore, l’indicazione di uno o più soggetti supervisori, ai quali e` attribuito il diritto di agire per ottenere l’adempimento delle obbligazioni a carico del gestore;
f) relativamente ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), preveda, alla morte degli stessi, la restituzione al disponente, ovvero ai suoi eredi, dei beni originari o di quelli esistenti a tale momento, ovvero l’attribuzione di tali beni a un destinatario finale indicato dal disponente;
g) relativamente ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), preveda un termine di durata non superiore a venticinque anni, nonchè l’indicazione di un destinatario finale se diverso dal beneficiario.
 
ART. 3.
(Svolgimento dei compiti del gestore)
 
1. Nello svolgimento dei propri compiti il gestore deve:
a) comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia e con correttezza;
b) assicurare una sana amministrazione dei beni oggetto di destinazione;
c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.
2. Il gestore, se diverso dal disponente, è tenuto a presentare un rendiconto annuale al supervisore.
3. Il gestore può rinunciare all’incarico mediante comunicazione, in forma scritta con data certa, al disponente ovvero, in mancanza, al supervisore. Il gestore resta in carica sino alla nomina del nuovo gestore.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, il nuovo gestore e` nominato dal disponente con atto scritto di data certa. In assenza del disponente, il gestore e` nominato dal tribunale su istanza dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, del supervisore ovvero di chiunque vi abbia interesse.
5. L’attività del gestore e` prestata a titolo gratuito salva diversa disposizione dell’atto costitutivo. Ove il gestore sia il disponente, l’attività deve essere sempre prestata a titolo gratuito.
 
ART. 4.
(Disposizioni processuali)
 
1. Il tribunale:
a) pronuncia la revoca del gestore, in caso di inadempimento dei doveri previsti dagli articoli 2 e 3;
b) nomina, nel caso di cui alla lettera a), sentito il disponente, un nuovo gestore.
2. Il ricorso può essere proposto dal disponente, dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), dal soggetto di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e), e da chiunque vi abbia interesse.
3. Ai fini di cui al presente articolo, in deroga alle disposizioni del codice di procedura civile, e` competente il tribunale del luogo di residenza dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b).
 
ART. 5.
(Agevolazioni fiscali)
 
1. Dopo l’articolo 9 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e` inserito il seguente:
« ART. 9-bis. – 1. Per gli atti negoziali relativi ai beni del patrimonio destinato allo scopo esclusivo di favorire l’autosufficienza economica delle persone con gravi disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero di favorire il mantenimento, l’istruzione e il sostegno economico dei discendenti e` prevista l’applicazione dell’imposta in misura fissa ».
2. All’articolo 11, comma 1, della tariffa, parte I, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo le parole: « e 11-ter; » sono inserite le seguenti: « atti pubblici e scritture private autenticate in relazione alla destinazione negoziale di beni allo scopo esclusivo di favorire l’autosufficienza economica delle persone con gravi disabilità , ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero di favorire il mantenimento, l’istruzione e il sostegno economico dei discendenti, che contengono la nomina del gestore, l’accettazione dell’ufficio da parte del medesimo ovvero le sue dimissioni».
3. All’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, e` aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«2-ter. Per la trascrizione di atti relativi ai beni del patrimonio destinato, nonché per la trascrizione del vincolo, ove la destinazione negoziale dei beni abbia come scopo esclusivo il sostegno alle persone con gravi disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero il mantenimento, l’istruzione e il sostegno economico dei discendenti, l’imposta e` dovuta in misura
fissa ».
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, e` inserito il seguente:
« 2-bis. L’imposta e` dovuta nella misura fissa per le volture eseguite in dipendenza degli atti indicati all’articolo 2, comma 2-ter ».
 
ART. 6.
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi).
 
1. I redditi, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dai beni oggetto di destinazione nell’interesse dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), si considerano conseguiti dal patrimonio destinato.
Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.
2. Dopo l’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e` inserito il seguente:
« ART. 5-bis. – (Redditi dei patrimoni destinati).– 1. Sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi prodotti dai patrimoni destinati il cui scopo esclusivo e` garantire il sostegno alle persone con gravi disabilità , ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero favorire il mantenimento, l’istruzione e il sostegno economico dei discendenti ».
3. Dopo la lettera e-ter) del comma 1 dell’articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri deducibili, e` inserita la seguente:
« e-quater) i premi delle assicurazioni sulla vita i cui benefıci sono volti a favorire l’autosufficienza economica di persona con grave disabilità , ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni; ».
4. All’articolo 58 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e` aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, l’attribuzione di beni relativi all’impresa, di aziende e di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa ai patrimoni destinati non costituisce realizzo di plusvalenze o di minusvalenze, qualora:
a) abbia quale scopo esclusivo il sostegno alle persone con gravi disabilità , ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero il mantenimento, l’istruzione e il sostegno economico dei discendenti;
b) l’atto preveda la restituzione dei beni di cui all’alinea o di quelli esistenti al termine della destinazione ».
5. All’articolo 67 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e` aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 1-quinquies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, il trasferimento di beni a patrimoni destinati non costituisce realizzo di plusvalenze o di minusvalenze, qualora:
a) la destinazione negoziale dei beni abbia quale scopo esclusivo il sostegno alle persone con gravi disabilità , ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero il mantenimento, l’istruzione e il sostegno economico dei discendenti;
b) l’atto preveda la restituzione dei beni di cui all’alinea o di quelli esistenti al termine della destinazione ».
 
ART. 7.
(Copertura finanziaria).
 
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, si provvede con apposito stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di parte corrente “Fondo Speciale”.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Roma, 05/11/2008