NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

 
Questo provvedimento, atteso da diversi anni, affronta due questioni di grande rilevanza: il tema del consenso informato ai trattamenti sanitari e del modo in cui può essere espresso e revocato, e quello delle disposizioni anticipate di trattamento, le cosiddette DAT, con le quali il dichiarante esprime i propri orientamenti sul “fine vita”, nell’ipotesi in cui in futuro sopravvenga una sua perdita irreversibile della capacità di intendere e di volere.  Si tratta di una legge, come ha sottolineato la relatrice Donata Lenzi (PD), che rientra in una visione “mite” del diritto. È cioè una legge “di principi” e non contiene un’elencazione puntuale di situazioni, cosa peraltro non realizzabile, considerando tutte le fattispecie possibili.  Il principio da cui è partire è quello stabilito dall’articolo 32 della Costituzione, e cioè che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.  Il provvedimento, che alla sua base ha innanzitutto la relazione tra medico e paziente, non si riferisce solo alle ipotesi di fine vita, ma a tutti i casi in cui si è sottoposti ad un esame o ad una terapia o ad un intervento chirurgico. In tali ambiti, l’intento è quello di dare finalmente certezza all’azione di medici e operatori sanitari, facendo tesoro delle migliori prassi messe in atto in questi anni, nonostante il vuoto legislativo in cui essi sono stati costretti a muoversi….
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